VALUTAZIONE DEL RISCHIO
FAQ
Cos'è un agente biologico
Un agente biologico è un microrganismo, come batteri, virus, funghi o parassiti, anche geneticamente modificato, capace di riprodursi o di trasmettere materiale genetico e che può causare malattie, allergie o intossicazioni negli esseri umani.
Cos'è il rischio biologico
Il rischio biologico rappresenta uno dei principali pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori in tutti quei settori esposti ad agenti biologici potenzialmente pericolosi. Tra le strutture più esposte a questi microorganismi ci sono quelle sanitarie.
Cos'è la matrice del rischio
Per aiutare nella classificazione dei rischi, nelle decisioni strategiche e nella prioritizzazione degli interventi, viene utilizzata la matrice del rischio, una tabella che, incrociando la probabilità che si verifichi un evento con la sua gravità, permette di identificarne la criticità.
Normativa di riferimento
Il Decreto legislativo 81/08 disciplina la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti biologici nel Titolo X.
Art. 266 - Campo di applicazione
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie
sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Art. 267 - Definizioni
1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari.
Art. 268 - Classificazione degli agenti biologici
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di
infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie
in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità,
ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato
rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in
modo
inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio
più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
Art. 269 - Comunicazione
1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici
dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti
informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:
a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta
l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma
1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute
sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente
classificato dal datore di lavoro
in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente
modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV
del
decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206
, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito
da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al
comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.
Nota all'art. 269:
- Il testo dell'allegato IV del
decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206
(Attuazione della
direttiva
98/81/CE
che modifica la
direttiva
90/219/CE,
concernente l'impiego confinato dimicrorganismi geneticamente modificati), è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n.126, supplemento ordinario.
Art. 270 - Autorizzazione
1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della
salute e
delle politiche sociali.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;
b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali sentito il parere dell'Istituto superiore di
sanità.
Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle
condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo
agente biologico
del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti
di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica
all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni
sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce ed aggiorna un elenco di
tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base
delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Art. 271 - Valutazione del rischio
Valutazione del rischio
1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene
conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e
delle modalità lavorative, ed in particolare:
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo
per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal
datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui
all'articolo 268, commi 1 e 2;
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in
correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono
influire sul rischio;
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in
relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di
modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul
lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur
non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il
rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e
279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è
necessaria.
5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti
biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive
applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad
un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento
fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di
cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per
la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali,
per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo
consente;
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti
biologici;
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi , anche attraverso l'uso di dispositivi
di
sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici;
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non
sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un
agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di
avvertimento appropriati;
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed
animale;
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento
fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti
in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili
eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro.
Art. 273 - Misure igieniche
1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre
in posti separati dagli abiti civili;
c) i dispositivi di protezione individuale ove non siano mono uso, siano
controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici
vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli
altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.
2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande,
fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare
cosmetici.
Art. 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo
dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che
siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi
per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero
essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da
attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell'
allegato XLVII in funzione delle modalità di trasmissione dell'agente biologico.
Art. 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o
diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con
tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato
XLVII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente
appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti
biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili
portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il
datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare
misure di contenimento più elevate.
Art. 276 - Misure specifiche per i processi industriali
1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro
adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche
conto dei criteri di cui all'articolo 275.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio
grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento.
Art. 277 - Misure di emergenza
1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la
zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con
l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente,
nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno
determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla
situazione creatasi. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche
per
mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto,
qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.
Art. 278 - Informazioni e formazione
1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione
individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al
minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a
quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori
siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e
comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura
e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le
procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Art. 279 - Prevenzione e controllo
1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti
ad
agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive
particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si
richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni
all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico
competente;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad
uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente
ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova
valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui
sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici
individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della
non vaccinazione.
Art. 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali
1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono
iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente
utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la
tenuta
tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il
rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza
competente
per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne
facciano
richiesta,le variazioni intervenute;
b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento
dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le
relative cartelle sanitarie e di rischio;
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità
e
all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed
all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente le
cartelle
sanitarie e di rischio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio
di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali
contenute
nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e
di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o
che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi
sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del
segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e
di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della
previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente. (6)
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche
sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma
1.
------------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il
D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che al presente
articolo, le parole: "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" e le parole: "Ministero
della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali"; le parole: "Ministro del lavoro e della previdenza sociale" e
le parole: "Ministro della salute", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali".
Art. 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso
1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti
all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di
malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa
documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui
al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce
alla Commissione
CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
Art. 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.
2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli
articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278,
279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;
b) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli
articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell'articolo
280, commi 3 e 4.
Art. 283 - Sanzioni a carico dei preposti
Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.
Art. 284 - Sanzioni a carico del medico competente
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 279, comma 3.
Art. 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori
1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 3; b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 277, comma 1.
Art. 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
Classificazione degli agenti biologici
| Tipologia | Agente | Gruppo | Vaccino |
|---|
Matrice del rischio biologico
Il rischio viene valutato combinando:
- Probabilità di esposizione
- Gravità del danno
Formula: R = P × D
Per calcolare il rischio, seleziona la probabilità e la gravità:
| Lieve | Media | Grave | Critica | |
| Improbabile | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Poco probabile | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Probabile | 3 | 6 | 9 | 12 |
| Altamente probabile | 4 | 8 | 12 | 16 |
Rischio calcolato: N/A